Art. 7.
(Statuto).

      1. Lo statuto del Parco è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Esso definisce l'organizzazione interna e le competenze degli organi previsti dall'articolo 3 in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i princìpi relativi all'organizzazione e al funzionamento

 

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del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di cui all'articolo 8.